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Editoriali e news > News > Varie su detrazione di imposta
Finalmete è stato redatto e pubblicato in data 06/05/2009, a cura del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’atteso provvedimento e il relativo modello per l’invio della comunicazione relativa alla detrazione di imposta 55% relativa alle spese di riqualificazione energetica degli edifici.
Il modello redatto deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute nei periodi di imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati (es. anno 2008 per lavori terminati nel 2009) e per le spese sostenute nell’anno 2009 e negli anni successivi.
Il provvedimento redatto dall'Agenzia delle Entrate contiene il modello di comunicazione le con le relative istruzioni per gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta (ai sensi dell’art. 29 del DL 185/2008 anticrisi
Per poter fruire della detrazione di imposta del 55% delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sostitituzione infissi, isolamenti verticali (pareti) e orizzontali (tetti) nei termini stabliti dai precedenti provvedimenti legislativi, nonchè per la posa in opera di pannelli solari e per la sostituzione di caldaie con generatori a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione dell'energia termica.
L'Agenzia delle Entrate spiega che il modello deve essere utilizzato nei seguenti casi:
Pertanto, le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.
Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta.
In base a quanto previsto al punto 2.1. del succitato provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, il modello di cui al punto 1.1. del medesimo provvedimento deve essere presentato all.Agenzia delle entrate, esclusivamente con modalità telematica, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati (commercialistio o CAF) di cui all.articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
La comunicazione non dovrà invece essere inviata nel caso in cui i lavori siano iniziati e si siano conclusi nel medesimo periodo d’imposta (es. lavori inziati nel 2009 e nello stesso anno conclusisi).
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.
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