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Detrazioni 55% interventi di riqualificazione enrgetica DM 19.02.2007 e successive modifiche ed integrazioni
Per. Ind.le Luciano Sancassani
Alla luce degli innumerevoli casi che si sono presentati, o che sono stati proposti allo studio, ai fini delle detrazioni di imposta del 55%, siamo a specificare la sottolencata casistica generale, tratta da fonte ANCE (Associazione Italiana Costruttori Edili) che ha dato le seguenti interpretazioni:
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La detrazione del 55% finalizzata alla riqualificazione energetica degli edifici, si applica anche alle spese “funzionali” anche se non presenti nell’elenco contenuto nella norma. Detto elenco non è, infatti, tassativo ma si tratta, piuttosto, di una disposizione finalizzata a chiarire la portata applicativa delle norme in relazione a determinati costi.
Infatti, oltre alle spese necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati, si possono detrarre anche quelle relative alle prestazioni professionali, comprese - in questo caso - quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica necessaria per fruire del beneficio.
Sono soggette alla detrazione anche:
Si sottolinea che solamente le spese “funzionali” all’intervento potranno beneficiare del 55%; le altre opere edilizie, invece, potranno avere il 36 per cento. Vediamo ora il dettaglio delle spese detraibili per i singoli interventi.
1) Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti. Il Dm 19 febbraio 2007 non contiene un’elencazione delle spese detraibili. Di conseguenza, sono ammessi al beneficio tutti gli interventi che, complessivamente, consentano di raggiungere l’indice di prestazione energetica richiesto dalle tabelle allegate al Dm 11 marzo 2008.
2) Interventi su strutture opache e su infissi. Rispetto agli interventi sulle strutture opache, il Dm 19 febbraio 2007 ha precisato che sono ammesse in detrazione le spese relative a:
3) Installazione di pannelli solari. Per l’installazione di pannelli solari, sono detraibili le spese sostenute in relazione a:
4) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Nel caso della sostituzione delle caldaie, le spese ammesse in detrazione si riferiscono a:
Fonte: Ance
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